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In
questa pagina cerchiamo di dare una panoramica dei diritti che la
legislazione riserva ai malati di crohn
e di colite ulcerosa.
Cercheremo di completare con le esperienze vissute in prima persona,
per scoprire
che a volte bisogna lottare per ottenere quello che legittimamente ci
spetta.
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La
colite ulcerosa e la malattia di Crohn sono patologie infiammatorie
croniche per le quali è previsto il riconoscimento non solo
dell’invalidità civile, ma in casi particolari
anche all’assegno
di invalidità civile o alla pensione ordinaria di
invalidità.
Essendo l’invalidità civile riconosciuta
dall’A.S.L. di
appartenenza, ad essa va indirizzata la domanda che deve essere
corredata da tutta la documentazione clinica rilasciata da un presidio
ospedaliero.
La commissione della A.S.L., al momento della convocazione,
esprimerà una sua valutazione dopo aver esaminato la
documentazione clinica presentata, riconoscendo un grado di
invalidità, in base alla seguente tabella.
| I
classe |
La malattia
determina
alterazioni lievi della funzione tali da
provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non
continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale
(rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura)
su valori ottimali.
In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi
funzionali o disordini del transito intestinale. |
| II classe |
La malattia
determina
alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi
non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del
peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del
transito intestinale. |
| III classe |
Si ha
alterazione grave
della funzione digestiva, con disturbi dolorosi
molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante,
perdita del peso tra il 10 e il 20% del valore convenzionale, eventuale
anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili
le ripercussioni socio-lavorative. |
| IV classe |
Alterazione
gravissima
della funzione digestiva, con disturbi dolorosi
e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace,
perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e
costanti disordini del transito intestinale. Significative le
limitazioni in ambito socio-lavorativo. |
Succede però che alcune commissioni tendano a sottostimare
la
gravità della patologia, riconoscendo un grado di
invalidità inferiore al 46%, cioè il minimo
richiesto per
essere inseriti nelle liste speciali di collocamento. Non mancano casi
in cui addirittura l’invalidità viene rifiutata
del tutto. Le
commissioni, infatti, erroneamente possono valutare in base a quello
che accertano al momento della visita, senza tener conto delle
improvvise complicazioni dei disagi tipici delle m.i.c.i.
Per fare ricorso a giudizi sfavorevoli, i Patronati Sindacali hanno
costituito il CEPA (una organizzazione nazionale composta da tecnici e
medici) che può modificare i giudizi emessi. Nella sezione Esperienze
crohniane riportiamo ulteriori chiarimenti sulle
modalità di ricorso.
Il riconoscimento dell’invalidità civile
dà il diritto di
rientrare nella percentuale del 10% delle assunzioni a cui le aziende,
pubbliche e private, sono obbligate per legge ad attenersi.
Per il riconoscimento dell’assegno o della pensione di
invalidità, l’ente competente è l'INPS.
In questo
caso la
commissione farà riferimento non solo alla malattia
specifica,
ma anche alla compromissione dello stato generale del richiedente. Gli
articoli 1 e 2 della legge n. 222/84 e l’articolo 21 della
legge
n.
67/88 definiscono, infatti, il riconoscimento di un assegno ordinario
di invalidità, in base alla constatazione di una riduzione
della
capacità di lavoro a meno di un terzo, e una pensione
ordinaria
di inabilità, assegnata solo in caso di assoluta e
permanente
inabilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa.
Questa, comunque, la tabella riassuntiva dei diritti riconosciuti in
base alla percentuale di invalidità:
| Età |
%
minima |
Benefici |
| per tutti |
34% o con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni proprie dell'età |
status di invalido protesi (sacchetti stomia) |
| 18-65 |
46% |
collocamento obbligatorio |
| 18-65 |
51% |
congedo per cure |
| per tutti |
67% |
esenzione ticket |
| per
tutti |
74% |
assegno mensile
riduzione del canone mensile Telecom
tariffe agevolate trasporto pubblico |
| per
tutti |
75% |
riconoscimento
di due mesi all’anno di contribuzione figurativa utile ai
soli
fini della pensione, fino ad un massimo di anni 5;
in base a regolamenti interni adottati da ogni Ente per le seguenti
prestazioni:
partecipazione a bandi pubblici per l’assegnazione di alloggi
di edilizia popolare, emessi dal Comune di residenza;
attribuzione di fasce di precedenza per le domande di iscrizione agli
asili nido e scuole materne;
possibili agevolazioni per il trasporto ferroviario: rilascio della
carta blu;
possibilità di “ingresso gratuito” ai
musei della città |
| 18-65 |
100% |
pensione di inabilità |
| per tutti |
soggetti
con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o con
impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita |
accompagnamento |
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Per
accedere ai benefici della legge 104/92 è necessario
richiedere e ottenere il certificato
di handicap;
la richiesta va fatta esplicitamente e distintamente, anche
contestualmente alla richiesta del certificato di invalidità.
Il certificato di handicap non dipende dalla percentuale di
invalidità riconosciuta, ma si attiene alla definizione
stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo
cui
l'handicap consiste nella "situazione di svantaggio conseguente a una
menomazione o ad una disabilità che in un soggetto limita o
impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in
relazione all'età, al sesso e a fattori socio culturali".
L'handicap, pertanto, va riferito alla concreta capacità
della
persona di partecipazione alla vita sociale, con riferimento alle
difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali.
Il certificato di handicap, per accedere ai benefici della legge
104/92, si può richiedere allo sportello CUP insieme al
certificato di invalidità. Al momento della visita, insieme
alla
Commissione Medico Legale, saranno presenti un operatore sociale e un
esperto del caso da esaminare.
Nel caso sia già stata riconosciuta l'invalidità,
si
dovrà presentare al CUP la richiesta specifica del
certificato
di handicap, che sarà valutata dopo la visita della
Commissione
Medico Legale.
È ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla notifica
dell'esito, presso il giudice ordinario.
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La
rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn sono malattie croniche e
rientrano pertanto nel quadro delle patologie per cui è
prevista
l’esenzione dal pagamento del ticket, sia per gli esami
clinici
specifici, sia sulle prescrizioni dei farmaci necessari per la terapia.
Il riconoscimento
È a livello nazionale e stabilito dal Decreto Ministeriale -
Ministero della Sanità - 1° febbraio 1991 art. 3, e
successivo Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, di
aggiornamento.
Non tutte le regioni, comunque, adottano gli stessi criteri,
soprattutto riguardo alla durata dell’esenzione, ma anche al
tipo di
prestazioni esenti.
Per richiedere l’esenzione è necessario presentare
all'AUSL di
residenza, un certificato medico specialistico attestante la patologia
cronica intestinale. Il certificato medico può essere
sostituito
dalla copia della cartella clinica rilasciata da una struttura
ospedaliera pubblica (anche di paesi appartenenti all'Unione europea) o
privata riconosciuta, dalla copia del verbale di invalidità.
Potrebbero essere richiesti il codice fiscale e il documento di
identità.
L'AUSL rilascia un tesserino o un attestato che riporta la tipologia
della malattia con il relativo codice identificativo (009.555 e
009.556) e
l’elenco delle
prestazioni esenti dal pagamento del ticket:
- ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione
abbreviata, Visita successiva alla prima
- ALANINA AMINOTRANSFERASI
- FERRO (o sideremia)
- gamma GT (GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI)
- POTASSIO
- ELETTROFORESI DELLE PROTEINE – Incluso: Dosaggio
Proteine totali
- SODIO
- EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
- PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)
- VES (VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE)
- PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
- CLISMA con doppio contrasto
- CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO
- ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
- ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] – Endoscopia
dell' intestino tenue
- Escluso: Endoscopia con biopsia
- COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (Escluso: Colonscopia
transaddominale o attraverso stoma artificiale,
- Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile,
- Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido, Endoscopia
transaddominale
- BIOPSIA ENDOSCOPICA DELL'INTESTINO TENUE –
Brushing o washing per prelievo di campione
- Escluso: Esofagogastroduodenoscopia con biopsia
- BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL' INTESTINO CRASSO –
Biopsia di
sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di
campione Colonscopia con biopsia. Escluso: Proctosigmoidoscopia con
biopsia
- BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DEL RETTO Brushing o washing per
raccolta di campione Proctosigmoidoscopia con biopsia
- Esame ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: Biopsia
endoscopica (Sedi multiple)
|
I
periodi e le retribuzioni previsti nei casi di assenza per malattia
sono stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro e pertanto possono
presentare differenze di trattamento tra le varie categorie di
lavoratori dipendenti. Per il settore del pubblico impiego, tutti i
CCNL (che spesso vengono aggiornati solo per la parte economica)
disciplinano in maniera uniforme l’argomento. La normativa
prevede, per il dipendente assunto a tempo indeterminato, fino a 18
mesi (548 gg.) di assenza per malattia nell’arco degli ultimi
3 anni, fruibili sia in periodi diversi che ininterrottamente. Negli
ultimi 3 anni significa che, se l’assenza termina il 10 marzo
2007, il conteggio va effettuato a partire dall’11 marzo
2004. Per i primi 9 mesi è garantita la normale
retribuzione, che viene decurtata del 10% per i 3 mesi successivi e del
50% per gli ulteriori 6 mesi. In caso di particolare
gravità, si può fare richiesta di ulteriori
periodi di assenza, fino a 18 mesi, durante i quali non è
prevista alcuna retribuzione, ma è garantita esclusivamente
la conservazione del posto di lavoro.
Per il personale assunto a tempo determinato, le disposizioni possono
presentarsi molto differenziate. Nella scuola, ad esempio, per il
docente incaricato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle
attività didattiche, è prevista la conservazione
del posto per un periodo massimo di 9 mesi di assenza per malattia in
un triennio scolastico, con retribuzione intera nel primo mese di
assenza, del 50% nei due mesi successivi e senza retribuzione per i
mesi restanti. Se l’incarico a tempo determinato è
assegnato dal dirigente scolastico è prevista, invece, la
conservazione del posto di lavoro massimo per 30 giorni in un anno con
retribuzione ridotta del 50% (Legge 638 dell’11/11/1983).
Per il settore privato facciamo qui riferimento al CCNL dei
metalmeccanici dell’industria, precisamente all’
art. 19 della Parte Prima, Disciplina speciale. Il contratto prevede
negli ultimi 3 anni (calcolati come sopra) per il lavoratore non in
prova quanto segue
| Anzianità
di servizio |
Periodo
massimo |
retribuzione |
| Fino
a 3 anni |
6
mesi
|
Primi
2 mesi al 100%
Restanti 4 al 50% |
| Da
3 a 6 anni |
9 mesi
|
Primi
3 mesi al 100%
Restanti 6 al 50% |
| Oltre
6 anni |
12
mesi
|
Primi
4 mesi al 100%
Restanti 8 al 50% |
“Nell’ipotesi in cui il superamento dei sopra
indicati periodi di conservazione del posto fosse
determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta
o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo
non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma
precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di
conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito
comporto prolungato, sarà:”
| Anzianità
di servizio |
Periodo
massimo |
retribuzione |
| Fino
a 3 anni |
6
+ 3 mesi
|
Primi
3 mesi al 100%
Restanti 6 al 50% |
| Da
3 a 6 anni |
9
+ 4,5 mesi
|
Primi
4,5 mesi 100%
Restanti 9 al 50%
|
| Oltre
6 anni |
12
+ 6 mesi
|
Primi
6 mesi al 100%
Restanti 12 al 50% |
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel
computo dei limiti di trattamento
economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera
retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni
continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3
anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3
anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6
anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi,
fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3
anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3
anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6
anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli
eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.
Per i tempi e le modalità di comunicazione e di
presentazione della necessaria certificazione medica è
indispensabile far riferimento al contratto di categoria di competenza.
La visita fiscale
L'azienda o l'amministrazione di appartenenza può disporre
sin dal primo giorno il controllo della malattia tramite l'ASL
competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Il controllo
non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente che durante l'assenza per malattia per particolari motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio
dichiarato, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo
dove può essere reperito.
Il lavoratore assente per malattia, anche se dispone di documentata
autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è
tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 17 alle ore 19. Qualora debba allontanarsi durante le fasce
di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi (che devono essere, a richiesta, documentati),
è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di
reperibilità da osservare.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con
modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza
giustificato motivo, dal domicilio indicato all'amministrazione per il
controllo durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto
a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura
del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di
ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita
di controllo.
Varie sentenze della Corte di Cassazione fanno giurisprudenza per
quanto segue
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Data
sentenza
|
Giudizio
|
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23
luglio 1998
|
la
necessità di sottoporsi durante le fasce di
reperibilità a trattamenti
fisioterapici fuori del proprio domicilio può costituire un
giustificato
motivo dell'assenza: ma il dipendente deve fornire la prova
dell'impossibilità di effettuare tali cure utilizzando orari
diversi, se non
a prezzo di gravi sacrifici
|
|
4
marzo 1996
|
costituisce
valido motivo di giustificazione dell'assenza al domicilio durante le
fasce
di reperibilità la necessità di recarsi dal
proprio medico curante per
l'insorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti.
|
|
2
marzo 2004
|
il
lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove adduca come
giustificato
motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di
controllo quello di
avere, nell'occasione, effettuato una visita presso il suo medico di
fiducia,
deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante
la
fascia oraria 10-12 e 17-19, costituisca, al fine della tutela della
salute,
una necessità. In buona sostanza il dipendente deve
dimostrare che
l'allontanamento dal proprio domicilio durante la fascia oraria di
reperibilità sia stata l'unica strada ragionevole
perseguibile per la tutela
del proprio stato di salute.
|
|
9
ottobre 1998
|
rientra
nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all'estero,
accertarsi
(anche mediante semplice telefonata) che il datore di lavoro sia venuto
a
conoscenza dello stato di malattia e dell'indirizzo dove eventualmente
disporre l'effettuazione della visita fiscale
|
|
9
ottobre 98
|
è
ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già
con una
abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l'onere di
comunicare con precisione l'indirizzo di riferimento per l'eventuale
visita
di controllo
|
|
TAR
Lombardia 17 novembre 1997 n. 1946
|
è
considerata ingiustificata l'assenza di un dipendente, se non sia stato
impossibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al
campanello
dell'abitazione del dipendente stesso
|
|
1996 e
TAR
Abruzzo 7 febbraio 1997 n. 56
|
L'assenza
dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve considerarsi
ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia
allontanato
dallo stesso senza informare l'amministrazione o lo abbia comunicato in
modo
inesatto
|
|
23
luglio 1998
|
che
l'assenza per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un
giustificato
motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova
dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di
effettuare tali
cure utilizzando orari diversi.
|
|
4
marzo 1996
|
deve
considerarsi giustificata l'assenza dal domicilio durante le fasce di
reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal
proprio medico curante per
l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti
|
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14
settembre 1993
|
La
visita ambulatoriale, successiva all’assenza dal domicilio in
caso di
controllo, non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio, ma solo
quello
di certificare l'effettività della malattia e di valutarne
la durata
|
Si ritiene utile ricordare che la colite ulcerosa e la malattia di
Crohn rientrano nell'elenco delle malattie considerate croniche ed
invalidanti (cioè gravi) riportato nell'art. 5 comma 1,
lettera
a) del Decreto Legislativo del Ministero della Sanità del 29
aprile 1998 n. 124. Nei CCNL, pertanto, possono essere previste
ulteriori agevolazioni riguardanti i permessi per terapie
temporaneamente invalidanti o salvavita, che vanno conteggiati alla
stregua dei giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quindi
retribuiti al 100%.
|
Mancato
riconoscimento dell'invalidità civile
- Riprendo il discorso sull'invalidità
perché vorrei
avere delle informazioni in merito. Il 15 novembre scorso ho fatto la
visita per ottenere l'invalidità e, dopo circa 3 mesi e
mezzo,
oggi è arrivata la risposta: NON INVALIDA. Ho un grave stato
di
demineralizzazione ossea che mi causa dolori fortissimi ed ho anche la
tiroidite autoimmune la quale, a sua volta, mi causa tachicardia e
aritmia cardiaca. Se non sbaglio ho sentito che la nostra malattia
prevede l'invalidità, seppur minima, giusto? E allora
perché non mi è stata riconosciuta?
- Grazie per la risposta molto esaustiva. Ti riporto quanto
è scritto sulla lettera che mi è stata inviata:
"Avverso
il presente accertamento è ammesso, entro sei mesi dalla
notifica, ricorso Giurisdizionale alla competente autorità
giudiziaria (art.42, comma 3, Legge 24.11.03. n 326).
- Ti sarei davvero grata se mi dicessi cosa devo fare
perchè
io sono totalmente ignorante in materia. Grazie ancora.
- La domanda di aggravamento è ammessa solo da chi
è
già in possesso di invalidità, non è
quindi il tuo
caso, però spulciando qua e là su internet ho
trovato
questo passaggio:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
D.L.
30-9-03 n. 269 art. 42, convertito nella legge 24-11-03 n. 326, non
trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo.
Avverso il giudizio delle Commissioni Sanitarie per
l’accertamento
delle Invalidità Civili, competenti per territorio, gli
interessati possono presentare ricorso giudiziale, ai sensi della Legge
24.11.03 n° 326 art. 42, avanti alla competente
autorità
giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione
dell’esito del verbale di visita medica.
L’obbligo di presentare ricorso per via giudiziaria
scatterà dal
1° gennaio 2005. Pertanto, fino al 31.12.04 la procedura dei
ricorsi per via amministrativa in materia di invalidità
civile
rimane invariata.
Analoga procedura si effettua nel caso in cui sia stato revocato un
beneficio già concesso. L’interessato nella
presentazione della
domanda, nella preparazione
della documentazione ed in ogni altro adempimento può farsi
assistere da:
- Patronato
- Associazione di Categoria
- Rappresentante Legale.
L'esenzione per patologia nelle varie regioni
- Qui nel Lazio l'esenzione per patologie
intestinali
croniche, che fino a qualche mese fa aveva durata
annuale,
è ora valida per 10 anni, ma ovviamente è
rinnovabile.
Gli esami specifici (del sangue, radiologici, endoscopici ecc.) sono
esenti da ticket e devo ammettere che i criteri fissati sono abbastanza
elastici, nel senso che alcuni esami collegabili in qualche modo alle
m.i.c.i. vengono eseguiti comunque in forma gratuita. Per i farmaci
specifici vengono prescritte fino a 3 confezioni e non si paga ticket,
è prevista invece la differenza se si preferisce un prodotto
commerciale più costoso del generico; la situazione tipica
è quella del Pentasa, su cui si deve pagare una differenza
di
circa 3 euro.
- In Veneto la cosa è
semplice, con la richiesta del
medico del' ussl ti rilasciano il foglio d' esenzione per patologia che
ha una durata illimitata, per i farmaci, (io prendo l' enterasin) non
pago nulla, neanche il tiket di 2 euro.
- In Emilia Romagna le cose non sono
molto diverse da
quelle del Veneto: io ho un'esenzione illimitata nel tempo, emessa nel
1999, prima non l'avevo mai chiesta. Per i farmaci esenti, tipo Entocir
(che sto usando attualmente), non ho pagato ticket, fino ad ora. Per le
analisi di laboratorio, l'esenzione riguarda: emocromo, VES, PCR, GPT,
gammaGT (stranamente non le GOT...), sideremia, elettroforesi delle
proteine sieriche, potassio, sodio, clisma opaco e clisma del tenue,
eco addome completo, le varie endoscopie con biopsie e relarivo esame
istologico. Ma devo aggiungere, e devo averlo già scritto in
altro post, che quando vado a Bologna per la scintigrafia con i
leucociti marcati, o l'eco delle anse, la prestazione è
considerata esente, anche se non prevista nella modulistica che mi
è stata fornita: io ho chiesto perché quelle
prestazioni
risultassero esenti, pur non essendo comprese...mi è stato
semplicemente risposto che quelle prestazioni per loro sono esenti per
coloro che fruiscono dell'esenzione per crohn. Un'ultima
considerazione: mi sembra piuttosto evidente che gli esami di
laboratorio esenti non sono per niente completi, soprattutto per avere
un quadro preciso della situazione del paziente.
- Qui in Abruzzo l' esenzione
è illimitata, quindi
non pago nè le medicine che prendo (anche qui,
però, come
nel Lazio, per alcuni farmaci come il Pentasa, si deve pagare circa 3
euro), nè i vari esami inerenti la malattia come analisi,
colonscopia, ecc...
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